Residenza Fiscale delle Persone Fisiche

Oggetto: Le nuove regole in materia di residenza fiscale delle persone fisiche


ABSTRACT

L’art. 1 del D.Lgs. n 209/2023 è intervenuto sul disposto di cui all’art 2, comma 2, del TUIR, modificando le regole per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche.


Il nuovo art. 2, comma 2, del TUIR

Analogamente a quanto avveniva in passato, anche la nuova normativa in materia di residenza fiscale è ancorata alla verifica di diversi requisiti tra loro alternativi:

  1. la presenza fisica in territorio italiano;
  2. il domicilio in Italia, da intendersi come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
  3. la residenza in Italia, come definita dall’art 43 del Codice civile (i.e. luogo di soggiorno abituale).

Ciascuno dei predetti requisiti si considera verificato e vale, da solo, ad attrarre la residenza fiscale della persona fisica in Italia, se tale requisito sussiste per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per almeno 183 giorni nel corso di un anno solare (184 in caso di anno bisestile). Per espressa previsione normativa, per il conteggio del periodo minimo di 183 o 184 giorni rilevano anche le frazioni di giorno.

La norma conferma la rilevanza dell’iscrizione anagrafica che, tuttavia, non assurge più a requisito autosufficiente, ma diventa una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia (si veda infra).

La nuova definizione di domicilio

Rispetto alla formulazione normativa precedente, il nuovo art. 2, comma 2, del TUIR, ha modificato in modo incisivo la definizione di domicilio.

Secondo la previgente disciplina il domicilio era da individuare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Codice civile, nel luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 definisce il domicilio come “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. Si attenua, quindi, il riferimento alla sfera professionale ed economica a favore di quella personale e familiare.

La nuova valenza dell’iscrizione anagrafica

Come anticipato, un importante e rilevante profilo di novità si registra in ordine alla valenza del dato formale legato all’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente in Italia.

La norma previgente prevedeva una presunzione assoluta di residenza fiscale legata all’iscrizione anagrafica. L’ultima parte del comma 2 dell’art. 2 introduce, al contrario, una presunzione relativa, superabile con prova contraria dal contribuente, che possa dimostrare e documentare, ad esempio, come da un punto di vista sostanziale abbia trascorso la gran parte del periodo d’imposta all’estero ed abbia il proprio domicilio o la propria residenza fuori dal territorio italiano.

A tal proposito, si evidenzia che l’art. 1, comma 242, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una specifica sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, applicabile a fronte della violazione dell’obbligo di iscrizione all’AIRE per gli italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero. Tale sanzione è irrogabile per ciascun anno in cui perdura l’inadempimento ed è ridotta ad un decimo del minimo, se l’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni. L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 22 gennaio 2024

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

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Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

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Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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