Registro dei titolari effettivi

Oggetto: Titolarità effettiva e registro telematico dei titolari effettivi.


Il Registro dei titolari effettivi (T.E.), istituito dall’art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 231/2007, è regolato dal Decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di concerto con il MIMIT).

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre u.s. il Registro è divenuto ufficialmente operativo, verrà istituito presso le varie CCIAA e conterrà i dati sulle titolarità effettive, forniti dai rappresentanti dei soggetti obbligati.

Con riferimento ai soggetti già costituiti, l’adempimento deve obbligatoriamente essere effettuato entro lunedì 11 dicembre 2023.

I professionisti dello Studio DB Tax sono a disposizione della gentile clientela per fornire maggiori informazioni, per prestare una consulenza qualificata in merito alla modalità di effettuazione delle comunicazioni al registro delle imprese ed eventualmente provvedere all’invio telematico.


Sommario

1.      Soggetti obbligati. 3

2.      Identificazione del titolare effettivo. 3

2.1.  Imprese dotate di personalità giuridica. 4

2.2.  Persone giuridiche private. 5

3.      Dati oggetto della comunicazione. 5

4.      Termini per l’adempimento. 7

5.      Aspetto sanzionatorio. 8

6.      Sintesi. 8

1.  Soggetti obbligati.

Secondo quanto previsto dall’art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 231/2007[1] l’obbligo di presentare la comunicazione della titolarità effettiva, affinché sia iscritta nel nuovo registro, riguarda:

  • le imprese dotate di personalità giuridica, ovvero i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c., nello specifico: 
  • Società per Azioni;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società cooperative per azioni;
  • Società cooperative a responsabilità limitata;
  • le persone giuridiche private, ovvero quelle tenute all’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private[2] di cui;
  • le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica;
  • i Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali;
  • gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari).

2.  Identificazione del titolare effettivo.

Ai sensi dell’art.1 co. 2 lett. pp) del D.Lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo è identificabile come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione eseguita”.

Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ossia, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

I criteri per l’individuazione della titolarità effettiva sono definiti dall’art. 20 del D.Lgs n. 231/2007 e di seguito dettagliati.

2.1.          Imprese dotate di personalità giuridica.

Nel caso di imprese dotate di personalità giuridica, il titolare effettivo è individuato nella persona fisica o le persone fisiche in cui è riconoscibile:

  1. la proprietà diretta, o
  2. la proprietà indiretta dell’ente, ovvero
  3. il relativo controllo.
  1. Criterio della proprietà

Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica.

Costituisce indicazione di proprietà indiretta una partecipazione superiore al 25% posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

  • Criterio del controllo

Se il criterio della proprietà non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza a:

  1. voti in assemblea per tramite del:
  2. controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  3. controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  4. vincoli contrattuali, ovvero dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.[3]
  • Criterio residuale

Qualora l’applicazione dei criteri della proprietà e del controllo non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, in via residuale, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

2.2.          Persone giuridiche private.

Nel caso di persone giuridiche private, ovvero le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, i titolari effettivi sono cumulativamente individuati in:

  1. fondatori, ove in vita;
  2. beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Con particolare riferimento ai Trust e agli istituti affini, il titolare effettivo coincide con l’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul Trust o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22 co. 5 del D.Lgs. n. 231/2007).

3.  Dati oggetto della comunicazione.

Ai sensi dell’art. 4 del DM n. 55/2022, sono oggetto di comunicazione le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
  2. solo per le imprese dotate di personalità giuridica:
    1. l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
    1. ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione sub b), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’art. 20 co. 3 e 5 del D.Lgs. n. 231/2007;
  3. solo per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  4. la denominazione dell’ente;
  5. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
  6. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  7. solo per i Trust e gli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  8. la denominazione del Trust o dell’istituto giuridico affine;
  9. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del Trust o dell’istituto giuridico.

Il modello da presentare è denominato “TE” ed è stato approvato con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12/04/2023.  Esso dovrà essere sottoscritto digitalmente attraverso “Comunica” dal soggetto obbligato a tale adempimento.

La comunicazione del titolare effettivo al registro è resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fondatore della fondazione oppure dal fiduciario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di imprese dotate di personalità giuridica, le informazioni da inviare devono essere acquisite a cura degli amministratori delle società dopo che gli stessi le hanno richieste al titolare effettivo (o ai titolari effettivi), individuato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.  231/2007, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui la società è tenuta secondo le disposizioni vigenti, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione[4].

Nel caso di persone giuridiche private e, nello specifico per le fondazioni, le informazioni da comunicare sono acquisite ed inviate dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, soggetti questi ultimi che interverranno anche nelle associazioni riconosciute.

Per quanto riguarda i Trust, all’invio dovranno provvedere i loro fiduciari, nonché negli istituti giuridici affini le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti.

4.  Termini per l’adempimento.

Per quanto concerne i soggetti già costituiti, ai sensi dell’art. 3 co. 6 ultimo periodo del DM n. 55/2022, la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere effettuata entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema, ovvero entro lunedì 11 dicembre 2023[5].

Per quanto riguarda le persone giuridiche e le persone giuridiche private che vengono a costituirsi dopo la pubblicazione del decreto di avvio dell’operatività del sistema, il termine di presentazione è di trenta giorni dall’iscrizione nel registro (registro imprese, RUNTS, ecc.), a prescindere dal termine che verrà stabilito come primo popolamento.

Invece, per i Trust e gli istituti giuridici affini, il termine di presentazione è di trenta giorni dalla costituzione, sempre a prescindere dal termine che verrà stabilito per il primo popolamento.  

Ogni volta che si verifica la variazione del titolare effettivo, occorre presentare la pratica di modifica entro e non oltre trenta giorni dall’atto che dà luogo alla variazione.

I dati e le informazioni trasmesse dovranno essere confermati entro dodici mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. Per le società tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il registro delle imprese la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.  

5.  Aspetto sanzionatorio.

I soggetti già costituiti che non adempiono entro il termine stabilito come primo popolamento saranno sanzionati ai sensi dell’art. 2630 c.c. per omesso deposito (ossia con la sanzione pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032).

Spetta alla Camera di Commercio territorialmente competente provvedere all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentititi dalla medesima autorità.

Inoltre, poiché la comunicazione del titolare effettivo è resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fiduciario, trovano applicazione le norme penali e quelle dettate dalle leggi speciali in materia, che puniscono chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge. 

Altre specifiche sanzioni sono previste dal D.lgs. n.  231/2007 che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 non solo chi falsifica i dati e le informazioni relative al titolare effettivo, ma anche chi li utilizza.

6.  Sintesi.

Di seguito si riporta una breve tabella riepilogativa:

Chi dovrà assolvere all’obbligoSrl, SpA, SapA, Cooperative, Associazioni riconosciute, Fondazioni Trust.
Entro quali tempiEntro l’11 dicembre 2023.
Come va fatta la comunicazioneEsclusivamente in via telematica attraverso il sistema “Comunica”.
Chi deve provvedere all’invioLa pratica telematica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto (amministratore/sindaco) obbligato a tale adempimento. Non è possibile delegare la firma della comunicazione.
Ruolo dei professionisti esterniEssi possono provvedere alla consulenza ed alla trasmissione delle comunicazioni su delega del cliente.
Cosa va inviatoI dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva e nelle società di capitali il criterio con cui si è provveduto alla individuazione del T.E..
SanzioniIn caso di mancato invio nei tempi previsti si prevede per gli amministratori l’irrogazione delle sanzioni cui all’art. 2630 c.c. (da euro 103 a euro 1.032).
Chi potrà accedereTutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 previo accreditamento, altri soggetti portatori di interessi diffusi, e le autorità di controllo.

Si allega:

  1. Facsimile modulo per la dichiarazione del titolare effettivo.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 12 ottobre 2022

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott. Angelo Piccardi – Dottore Commercialista


[1] “Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione”

[2] Registro istituito dal decreto del Presidente della Repubblica il 10 febbraio 2000 n. 361.

[3]Rientrano in questa categoria i patti finalizzati a determinare più in dettaglio come devono essere designati gli amministratori tra i soci o che attribuiscono determinati diritti di veto agli amministratori che sono l’espressione del socio di minoranza, ovvero quegli accordi che mirano a stabilire il modo di gestire situazioni di stallo, fino alla cessione delle partecipazioni, se lo stallo di gestione non è superabile;

[4] Il D.Lgs. n. 231/2007 prevede alcune misure con funzione deterrente in ordine a comportamenti che possono indirettamente compromettere il corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo.

Qualora gli amministratori non siano in grado di acquisire autonomamente i dati sulla titolarità effettiva, possono farne espressa richiesta ai soci. Questi ultimi, in caso di inerzia o di rifiuto ingiustificato o di indicazione di informazioni palesemente fraudolente, perdono il diritto all’esercizio del diritto di voto. Ove questo venga comunque esercitato, le relative deliberazioni possono essere oggetto di impugnazione.

[5] Il termine ultimo scadrebbe il giorno 8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguito da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.

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