ABSTRACT
La normativa prevede una disciplina fiscale di favore per i soggetti che investono in start-up innovative o PMI innovative.
Con la presente si riepilogano gli incentivi fiscali e le novità sul tema di recente introduzione.
In primis si riepilogano, in estrema sintesi, le agevolazioni fiscali vigenti per i soggetti che investono in start-up innovative o PMI innovative, per poi illustrare le recenti novità normative.
Somme investite in start up innovative – la normativa vigente
L’art. 29 del D.L. n. 179/2012 prevede una normativa di favore che consente ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre le somme investite in imprese start up innovative.
In particolare, è prevista:
- per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro annui (di seguito “detrazione ordinaria”);
- per le persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni euro.
In alternativa alla detrazione ordinaria, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2020, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative (iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese al momento di effettuazione dell’investimento), fino ad un investimento massimo annuale di 100.000 euro (quindi con un ammontare di detrazione non superiore per ciascun periodo d’imposta a 50.000 euro), comunque nei limiti del regime “de minimis”.
Somme investite in PMI innovative – la normativa vigente
L’art. 4 co. 9 del D.L. n. 3/2015 applica alle PMI innovative alcune agevolazioni fiscali riconosciute alle start up innovative.
In particolare, è prevista:
- per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle PMI innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui (di seguito “detrazione ordinaria”);
- per le persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.
Anche in questo caso, rispetto alla detrazione ordinaria, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2020, è riconosciuta in via prioritaria una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, con un investimento massimo detraibile di 300.000 euro, nei limiti del regime “de minimis”.
Le novità introdotte dalla L. n. 162/2024 (in vigore già per il 2024)
È stata pubblicata sulla G.U. del 7 novembre 2024, n. 261, la L. 28 ottobre 2024, n. 162, che reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
Detrazione start up innovative in “de minimis” eccedente utilizzabile come credito d’imposta
L’art. 2 della predetta L. n. 162/2024 interviene sugli incentivi fiscali agli investimenti in start up innovative e PMI innovative, con particolare riferimento alla detrazione IRPEF in regime “de minimis”, che, come ricordato nel precedente paragrafo, opera in alternativa alla detrazione ordinaria prevista dall’art. 29 del D.L. n. 179/2012.
Viene ora previsto che, per gli investimenti effettuati in start up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’IRPEF in “de minimis”, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24.
Il credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
La nuova disposizione trova applicazione, per espressa previsione, “agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023”, vale a dire con riferimento agli investimenti effettuati dal 2024 per i soggetti “solari”.
Si precisa, tuttavia, che la trasformazione in credito d’imposta non è stata prevista per le detrazioni “ordinarie” del 30%.
Esenzione plusvalenze da cessione di partecipazioni in start-up/PMI innovative
Tra le novità principali, entrate in vigore dal 22 novembre u.s., assume particolare rilevanza la detassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti da cessioni di partecipazioni detenute da almeno tre anni nel capitale di start up innovative o PMI innovative, purché il capitale sia stato sottoscritto nel periodo intercorrente dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025.
La previsione di detassazione di questa tipologia di plusvalenze è stata in realtà introdotta nel 2021 dall’art. 14 del D.L. n. 73/2021 convertito (c.d. Decreto Sostegni-bis), la cui efficacia veniva però subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (autorizzazione, però, mai rilasciata e che pertanto ha reso inefficacie la disposizione).
La L. n. 162/2024 modifica i co. 1 e 2 dell’art. 14 del D.L. n. 73/2021 e rivede i requisiti di accesso alla normativa, facendo così rientrare questo tipo di detassazione tra le tipologie di aiuti esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.
Innanzitutto, bisogna precisare che sono esclusi da tale esenzione gli investimenti eseguiti in regime de minimis, e cioè quelli che godono tutt’oggi della detrazione del 50%, quindi rientrano gli investimenti con detrazione “ordinaria”.
La norma richiede ora che la PMI innovativa (ma non la start-up) beneficiaria dell’investimento possieda, al momento della iniziale sottoscrizione da parte dell’investitore, le ulteriori condizioni previste dal par 3 dell’art. 21 del Regolamento UE GBER n. 651/2014, quali:
- non aver operato in alcun mercato;
- aver operato in qualsiasi mercato da meno di dieci anni dall’iscrizione al Registro delle Imprese o da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;
- avere un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che sia superiore al 50% del fatturato medio degli ultimi cinque anni.
Esenzione plusvalenze “ordinarie” con reinvestimento in start-up/PMI innovative
Il succitato decreto Sostegni-bis prevedeva, inoltre, al comma 3 dell’art. 14, una importante possibilità di detassazione di plusvalenze ordinarie (quindi non derivanti da investimento iniziale in PMI innovative o start up), qualora e nella misura in cui entro un anno dal loro conseguimento ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025 tali plusvalenze fossero reinvestite nel capitale di start up innovative e PMI innovative. Anche questa agevolazione veniva subordinata all’autorizzazione, mai rilasciata, della Commissione europea.
La L. n. 162/2024 in disamina elimina, anche per questa fattispecie, la necessità dell’autorizzazione comunitaria, richiedendo che le PMI beneficiarie del reinvestimento rispettino le condizioni sopra esposte previsti dall’art. 21 del regolamento UE n. 651/2014 e prevedendo due condizioni ulteriori volte a evitare fenomeni di abuso quali:
- la previsione che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione debbano essere già detenute dall’investitore al 25 luglio 2021;
- l’esclusione dell’agevolazione per le plusvalenze generate da investimenti derivanti da plusvalenze reinvestite.
Limiti alle detrazioni dal 2025 – bozza Ddl di bilancio 2025
Secondo la bozza del Ddl di bilancio 2025, i soggetti con reddito inferiore a 75.000 euro non saranno toccati dalle modifiche che riguardano le detrazioni fiscali, mentre per quelli con redditi superiori la quasi totalità degli oneri detraibili subirà riduzioni consistenti a partire dalle spese che saranno sostenute dal 1° gennaio 2025.
Tra le detrazioni coinvolte nell’ambito applicativo dei nuovi vincoli potrebbero rientrare anche le detrazioni per gli investimenti in start up innovative (artt. 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012) e per investimenti in PMI innovative (art. 4 co. 9 e 9-ter del D.L. n. 3/2015).
La possibilità di utilizzare l’eccedenza della detrazione in “de minimis” come credito d’imposta incontrerebbe già dal 2025 alcune limitazioni e non vi sarebbe quindi coordinamento tra le norme. Per tali ragioni, è auspicabile una correzione in sede di esame parlamentare.
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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Milano, 28 novembre 2024
D&B TAX Accounting S.r.l. STP
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