Proroga II acconti per professionisti ed imprese minori

ABSTRACT

Nell’iter di conversione in legge del D.L. n. 155/2024 (c.d. D.L. “fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), è stato approvato l’emendamento che rinvia al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta relativi al 2024 da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

Con la presente Vi informiamo che, con il comunicato stampa n. 136, diffuso nella serata di ieri 27 novembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che il Parlamento ha approvato un emendamento che rinvia al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta relativi al 2024 da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

L’emendamento in disamina si inserisce nell’iter di conversione in legge del D.L. n. 155/2024 (c.d. DL “fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025).

Come operato in precedenti proroghe analoghe, rimangono esclusi dal differimento i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi INAIL.

Anziché in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2025, il versamento potrà essere eseguito in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Verrà stabilito, si presume, che, sulle rate successive alla prima, siano dovuti gli interessi, lo scorso anno fissati nella misura del 4% annuo.

In attesa del testo di legge, sembrerebbe quindi che dal beneficio siano esclusi:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

È ragionevole prevedere che possano rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le relative addizionali e imposte sostitutive, purché dovute dai citati soggetti, quali:

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
  • le imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e IVCA);
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • la c.d. “tassa etica”.

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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 28 novembre 2024

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

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Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott. Fabrizio D’Andrea – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott.ssa Francesca Vincenzi – Dottore Commercialista

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