Tassazione dividendi – Partecipazione minima del 10% – Novità del Ddl. di bilancio 2026

  • Home
  • Pubblicazioni
  • 2025
  • Tassazione dividendi – Partecipazione minima del 10% – Novità del Ddl. di bilancio 2026

ABSTRACT
Con l’art. 18 del Ddl. di bilancio 2026 (in fase di approvazione) il regime di esclusione da IRES dei dividendi per il 95% del relativo ammontare (art. 89 co. 2 del TUIR) viene confinato ai casi in cui vi sia una partecipazione minima al capitale del 10% nella società che li distribuisce. Analoga previsione è prevista per i dividendi percepiti dalle società di persone, in virtù di prospettate modifiche all’art. 59 co. 1 del TUIR.


Preliminarmente, si ricorda che ad oggi è vigente un regime generalizzato di imponibilità dei dividendi nel limite del 5%, attualmente previsto dagli artt. 59 ed 89 TUIR (D.P.R. n. 917/1986).
Nel Ddl. di bilancio 2026 – ad oggi bollinato ma non approvato definitivamente – si profila un mutamento di sistema del regime impositivo dei predetti dividendi per le società, suscettibile di modificare un quadro che, nei suoi principi di base, è stabile dal 2004.


In attesa dell’approvazione definitiva della norma, data la rilevante modifica ed in vista di eventuali distribuzioni e/o investimenti da porre in essere dal prossimo 01/01/2026, ci sembra utile anticipare questa novità.


In particolare, verrà abrogato il regime generalizzato di imponibilità nel limite del 5% ma, più precisamente, tale regime resterà vigente alla sola condizione che il percipiente abbia una partecipazione diretta al capitale nella società o ente che distribuisce gli utili almeno pari al 10%; per la determinazione di tale percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute tramite controllate, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della catena di controllo. Analogo discorso vale per gli utili di fonte estera.

In merito alla decorrenza, la norma prevede che “le disposizioni […] si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026”.
Non si farebbe, dunque, riferimento al momento della materiale corresponsione ai soci, quanto piuttosto a quello anteriore della delibera; ricordiamo tuttavia che, in casi pregressi analoghi, l’Agenzia delle Entrate, pur facendo salvo il tenore letterale della norma, aveva evidenziato che è possibile contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi.


Analoghe modifiche sono previste, per effetto della riscrittura dell’art. 59 comma 1 del TUIR, per i dividendi percepiti dalle società di persone, le quali perderebbero l’esclusione parziale dal reddito, in assenza del requisito minimo di partecipazione nel capitale dell’emittente.


Per i dividendi rivenienti da partecipazioni “sotto soglia” sia in società di capitali sia in società di persone, in virtù del principio di derivazione, l’imponibilità sarebbe pertanto integrale.


Dovranno essere chiarite le casistiche delle azioni sulle quali è costituito un diritto di usufrutto e degli strumenti finanziari partecipativi.
Le modifiche del Ddl. di bilancio 2026 non toccherebbero, invece, il regime fiscale:

  • dei dividendi percepiti dalle persone fisiche;
  • dei dividendi percepiti dai non residenti, quale che sia la relativa natura giuridica.

***

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.


Milano, 24 ottobre 2025


D&B TAX Accounting S.r.l. STP

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.
Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.


La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP


Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:


Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale
Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Legale
Dott.ssa Sara Severone – Dottore Commercialista e Revisore Legale
Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
Dott.ssa Francesca Vincenzi – Dottore Commercialista

Condividi: