ABSTRACT Con il Provv. Agenza delle Entrate 31.10.2025 n. 424470 sono definite le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l’obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.
Nell’ambito delle misure volte a contrastare l’evasione fiscale e facilitare i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi, lo scorso 31 ottobre 2025, è stato emesso il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470/2025 (di seguito il “Provvedimento”).
Come noto, l’articolo 1, comma 74, della l. n. 207 del 2024, ha modificato l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il pagamento elettronico.
Il comma 77 del citato articolo 1 stabilisce che l’obbligo decorre a partire dal 1° gennaio 2026.
In osservanza alle modifiche apportate al comma 3 dalla l. n. 207 del 2024, il Provvedimento indica le modalità di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.
In base al Provvedimento non è necessario un collegamento “fisico” tra gli strumenti, ma è sufficiente registrare la matricola del registratore telematico in abbinamento ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, mediante un servizio web che sarà reso disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Tale collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati oppure tramite un soggetto con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.
Per coloro che trasmettono i corrispettivi tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, il collegamento con gli strumenti di pagamento potrà avvenire all’interno della medesima procedura.
I Soggetti interessati
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni per le quali è previsto l’esonero dall’emissione della fattura ex art. 22 del DPR 633/72 (ossia i commercianti al minuto e i soggetti assimilati) sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
I suddetti adempimenti sostituiscono da un lato l’obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi ex art. 24 co. 1 del DPR 633/72 e dall’altro le modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale.
Pertanto, gli esercenti che memorizzano e trasmettono i corrispettivi non sono tenuti ad annotare i dati sul relativo registro, né ad emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Sono però tenuti a certificare le operazioni mediante documento commerciale (DM 7.12.2016) ovvero, su richiesta del cliente, mediante fattura. Qualora sia emessa fattura, anche su base volontaria, non ricorrono gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.
I Soggetti dispensati dall’obbligo
L’art. 22 del DPR 633/72 al co. 1 n. 6), rende facoltativa l’emissione della fattura per le operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72, sempreché non richiesta dal cliente non oltre il momento dell’effettuazione.
Giova ricordare che tale previsione ne determina altresì, pur se in via transitoria, l’esclusione – ai sensi del combinato disposto del DM 10.5.2019 e dell’art. 2 co. 1 lett. n) del DPR 696/96 – dagli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi previsti dall’art. 2 co. 1 del DLgs 127/2015.
In ogni caso, permane l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72), fatta eccezione per i soggetti che si avvalgono della dispensa di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72, fermi “l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente”, anche qualora il documento assuma rilevanza esclusivamente per il richiedente.
Tempistiche di adeguamento
Per quanto concerne le tempistiche di adempimento, è prevista una differenziazione nella fase iniziale (cfr. ancora provv. 424470/2025):
- per gli strumenti di pagamento che sono già nella disponibilità dell’esercente e per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del suddetto servizio web (tale data sarà comunicata con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate);
- a regime, invece, quindi laddove il contratto di convenzionamento sia stipulato dopo il 31.1.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro la fine di tale mese (ad esempio, in caso di POS attivato il 1° febbraio, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile).
Le citate regole previste a regime si applicano anche in caso di variazione degli strumenti già registrati.
Il comunicato stampa che accompagna il Provvedimento anticipa che le nuove funzionalità dovrebbero essere rese disponibili all’inizio del mese di marzo 2026 ma che la data sarà resa nota con un avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
Per quanto concerne i termini di rilevazione e invio dei dati di pagamento elettronico, il Provvedimento in esame specifica che la memorizzazione puntuale di tali dati dovrà avvenire, mediante gli strumenti utilizzati per la rilevazione dei corrispettivi, al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, “riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare”.
I dati di pagamento andranno poi trasmessi giornalmente nel rispetto delle specifiche tecniche previste per l’invio dei corrispettivi.
Profili sanzionatori
Nel prevedere l’integrazione tra il processo di rilevazione dei corrispettivi e il processo di pagamento elettronico, la Legge di bilancio 2025 ha previsto l’adeguamento del relativo quadro sanzionatorio, stabilendo che le sanzioni previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici, comprese quelle accessorie, si applicano anche nelle ipotesi di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici e di mancato rispetto del vincolo di collegamento tra gli strumenti.
In particolare:
- la sanzione di cui all’art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97, si applicherà anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici;
- la sanzione da 1.000 a 4.000 euro di cui all’art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97, prevista per l’omessa installazione dei registratori telematici, si applicherà anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici.
- La mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, o la memorizzazione/trasmissione dei dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, commi 2-bis e 3, art. 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e art. 12, comma 2 del DLgs. n. 471/1997[1].
- Nei casi in cui l’omessa/tardiva trasmissione dei dati non incida sulla corretta liquidazione del tributo, è prevista la sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del decreto legislativo n. 472/1997).
- La manomissione o alterazione dei registratori comporta la sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Nel portale web Fatture e Corrispettivi sono disponibili funzionalità che consentono di gestire alcune situazioni di emergenza nell’utilizzo dei registratori (es. assenza di rete internet, problemi di connettività del dispositivo, guasto del registratore, ecc.).
Se, ad esempio, al momento di chiusura di cassa sorgono problemi di connettività alla rete Internet, è possibile provvedere alla trasmissione entro i successivi 12 giorni.
In caso di malfunzionamento del registratore di cassa telematico, è necessario contattare immediatamente un tecnico abilitato e comunicare il guasto all’Agenzia delle Entrate tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” modificando lo stato del dispositivo in “Fuori Servizio”. Nel frattempo, annotare tutte le operazioni giornaliere su un registro cartaceo di emergenza (che deve essere sempre presente presso i locali dell’attività, in caso di assenza è prevista sanzione) e, se possibile, inviare i corrispettivi totali all’Agenzia delle Entrate attraverso il portale, una volta che il guasto è stato risolto.
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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Milano, 10 novembre 2025
D&B TAX Accounting S.r.l. STP
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Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Dott.ssa Francesca Vincenzi – Dottore Commercialista
[1] In particolare, la sanzione è pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 300 euro, se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati/ trasmessi.
Anche in caso di mancato/irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 70%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.
