Nuova Sabatini Capitalizzazione

ABSTRACT

La Nuova Sabatini è il nuovo sostegno alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento in beni strumentali, 4.0 e “green”.

A seguito dell’entrata in vigore del DM del 19 gennaio 2024, n. 43 (c.d. “decreto Capitalizzazione”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024 e recante il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, accedendo alla Nuova Sabatini, le imprese ottengono un contributo in conto impianti maggiore nel caso in cui deliberano un aumento del capitale sociale entro la data di presentazione della domanda.

  1. Premessa

La circolare direttoriale n. 1115 del 22 luglio 2024 del MIMIT (di seguito la “Circolare”), integrando e modificando la precedente circolare direttoriale 6 dicembre 2022 n. 410823, fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda per poter beneficiare dell’agevolazione.

Di seguito si elencano le modifiche rilevanti:

  • Focus normativo: la Circolare aggiorna e integra le disposizioni della circolare del 6 dicembre 2022, con un focus particolare sul sostegno alla capitalizzazione e sugli adeguamenti richiesti dal decreto Capitalizzazione.
  • Termini di accesso: la Circolare introduce nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande, specificando un inizio dal 1° ottobre 2024.
  • Moduli e allegati: La Circolare aggiunge nuovi moduli e allegati per la richiesta di contributi, specifici per le nuove disposizioni normative introdotte.
  • Certificazioni ambientali: sono richieste specifiche certificazioni ambientali per i beni agevolati, un aspetto non presente nella circolare del 2022.
  • Le imprese interessate

I soggetti richiedenti devono essere costituiti in forma di società di capitali, con sede legale o una unità locale in Italia. Le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea, devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese e possono presentare domanda di agevolazione anche se alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Inoltre, per poter beneficiare delle agevolazioni, i soggetti, alla data di presentazione della domanda:

  • non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non devono rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
  • non si devono trovarsi in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative, né quelle che annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate.

Ciò premesso, le PMI, per poter beneficiare dell’agevolazione, devono essere state impegnate in un processo di capitalizzazione ai sensi dell’art. 5 del decreto Capitalizzazione, ovvero aver deliberato un aumento di capitale entro la data di presentazione della domanda, nella misura e nelle modalità indicate nel successivo paragrafo 3.

  • Delibera di aumento del capitale sociale

È necessario che la delibera di aumento di capitale sociale sia attuata ai sensi dell’art. 5 del decreto Capitalizzazione e del nuovo paragrafo 5.4 della Circolare.

La delibera, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

  • Forma del conferimento: la delibera di aumento di capitale deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro.
  • Tempistica della delibera: la delibera deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i sei mesi antecedenti a tale data.
  • Insindacabilità: la delibera non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale.
  • Percentuale minima: l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento.
  • Unico programma d’investimento: l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento che copra un singolo programma d’investimento.
  • Normativa di riferimento: l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del Codice civile.
  • Operazioni societarie straordinarie: in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o di operazione societaria straordinaria, l’aumento di capitale deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse.
  • Termine di sottoscrizione: l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo.
  • Percentuale di versamento: la PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto, entro i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo.
  • Termini e modalità del versamento: il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato deve essere effettuato nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5, comma 7, del decreto Capitalizzazione e come specificato nella Circolare.
  • Gli acquisti agevolabili

Gli acquisti agevolabili nel contesto della “Nuova Sabatini” e del decreto Capitalizzazione riguardano investimenti in beni strumentali da parte delle PMI. Di seguito i dettagli:

  1. Investimenti in Beni Strumentali
  1. Macchinari e impianti: acquisto di macchinari e impianti che sono fondamentali per il processo produttivo dell’impresa.
  2. Attrezzature: acquisto di attrezzature necessarie per le attività operative dell’impresa.
  3. Hardware e software: investimenti in hardware e software, inclusi quelli che migliorano l’efficienza e la produttività dell’impresa.
  4. Tecnologie digitali: acquisti legati all’adozione e all’implementazione di tecnologie digitali che supportano la trasformazione digitale dell’impresa.
  • Investimenti 4.0
  1. Immobilizzazioni materiali: beni inclusi nell’allegato A alla legge 232/2016, che si riferiscono a immobilizzazioni materiali legate all’Industria 4.0, come macchinari interconnessi e integrati con il sistema produttivo aziendale.
  2. Immobilizzazioni immateriali: beni inclusi nell’allegato B alla legge 232/2016, che comprendono software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connesse alla digitalizzazione dei processi aziendali.
  • Investimenti Green
  1. Macchinari e impianti: investimenti in macchinari e impianti finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei processi produttivi.
  2. Attrezzature e altri beni strumentali: acquisti che contribuiscono a rendere più ecologici i processi aziendali, con attenzione particolare all’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale.
  3. Certificazioni ambientali: beni che possiedono idonee certificazioni ambientali di processo o di prodotto, come richiesto dalla normativa europea.
  • Requisiti Specifici per Investimenti Green
  1. Certificazione ambientale di processo: certificazioni rilasciate o convalidate da organismi indipendenti accreditati.
  2. Certificazioni di prodotto: certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo o autodichiarazioni ambientali rilasciate da produttori, importatori o distributori.

L’importo dell’investimento dovrà essere coperto da un finanziamento, bancario o in leasing, di durata non superiore a cinque anni e di valore compreso tra euro 20.000 ed euro 4.000.000. Sono previste differenti soglie per il settore della pesca e acquacoltura.
Gli investimenti dovranno essere avviati successivamente alla domanda di accesso al contributo e dovranno concludersi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario. Fino all’80% dell’ammontare del finanziamento potrà essere assistito dalla garanzia del Fondo PMI.

  • Destinatari delle domande

Le PMI devono presentare la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento alle banche o agli intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Le banche e gli intermediari finanziari possono utilizzare la provvista resa disponibile dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per concedere i finanziamenti.

  • Modalità di presentazione delle domande

Le modalità di presentazione delle domande sono rigorosamente definite e devono essere seguite attentamente:

  1. Forma telematica: le domande devono essere compilate e inviate esclusivamente in formato telematico.
  2. Piattaforma dedicata: la compilazione e l’invio delle domande devono essere effettuati utilizzando una piattaforma telematica dedicata predisposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
  3. Termini di presentazione: le domande possono essere presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
  • Documentazione necessaria

Le domande devono includere la seguente documentazione:

  1. Modulo di domanda: modulo di domanda di accesso al contributo compilato in tutte le sue parti (Allegato 1 Bis alla Circolare).
  2. Delibera di aumento di capitale: copia della delibera di aumento di capitale sociale adottata dalla PMI.
  3. Richiesta di finanziamento: richiesta di finanziamento a copertura del programma d’investimento.
  4. Prova del versamento del capitale: documentazione che attesti il versamento della percentuale dell’aumento di capitale sociale.
  5. Certificazioni ambientali: eventuali certificazioni ambientali di processo o di prodotto, se gli investimenti rientrano nelle categorie “green”.
  • Procedura di verifica e concessione

La procedura di verifica e di concessione del finanziamento si sostanzia nelle seguenti fasi:

  1. Verifica formale e completeness: il soggetto finanziatore verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI.
  2. Richiesta di prenotazione delle risorse: il soggetto finanziatore trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
  3. Concessione del finanziamento: previa conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse, il soggetto finanziatore può concedere il finanziamento alla PMI.
  4. Delibera e trasmissione: il soggetto finanziatore adotta la delibera di concessione del finanziamento e la trasmette al Ministero unitamente alla documentazione della PMI.
  5. Provvedimento di concessione: Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo e lo trasmette alla PMI e al soggetto finanziatore.
  • Erogazione del contributo

La procedura di erogazione del contributo si sostanzia nelle seguenti fasi:

  1. Richiesta di erogazione: La PMI, ultimato il programma d’investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila la richiesta di erogazione del contributo (utilizzando il modulo RU – Allegato 2 Bis alla Circolare).
  2. Invio telematico: la richiesta di erogazione deve essere trasmessa al Ministero tramite la piattaforma telematica.
  3. Documentazione di supporto: la richiesta deve essere accompagnata dall’ulteriore documentazione richiesta per l’attivazione delle verifiche propedeutiche al pagamento del contributo.
  1. Misura del contributo

Ferma restando la dotazione finanziaria di 80 milioni di euro, come previsto dal nuovo paragrafo 8.12 della Circolare, l’agevolazione di cui al decreto Capitalizzazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

  1. 5% per le micro e piccole imprese;
    1. 3,575% per le medie imprese.

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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 26 agosto 2024

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

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Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Dott.ssa Francesca Vincenzi – Dottore Commercialista

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