Legge di Bilancio 2026

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”), pubblicata sulla G.U. del 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42, prevede talune novità in ambito fiscale in materia di IRPEF, di cui riportiamo un quadro di sintesi. L’entrata in vigore delle modifiche è, in via generale, il giorno 1° gennaio 2026.

Sommario

1.    Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione. 3

2.    Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote. 3

3.    Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote. 4

4.    Bonus mobili – Proroga. 4

5.    Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili 4

6.    Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali 5

7.    Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione. 5

8.    Addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario – Esclusione. 5

9.    Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità  6

10.  Regime dei neo-residenti -Aumento dell’imposta sostitutiva. 7

11.  Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni 7

12.  Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins. 8

13.  Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi 8

1.      Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione

A partire dal 2026 l’aliquota IRPEF del secondo scaglione (per i redditi compresi fra 28.000 euro e 50.000 euro) sarà ridotta al 33%, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. Il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota sarà quindi pari a 440 euro.

Per “neutralizzare” detto risparmio fiscale, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, a partire dal periodo d’imposta 2026 è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.

2.      Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

È prevista la proroga per tutto il 2026 delle aliquote fissate per l’anno 2025, relative alle detrazioni IRPEF spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”), ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.

Nello specifico, per il triennio 2025/2027, sono previste due differenti aliquote, una “ordinaria” e una “maggiorata”, in funzione dell’anno di sostenimento della spesa e della tipologia dell’unità immobiliare.

Anno di sostenimento della spesa202520262027
Detrazione “ordinaria”36%36%30%
Detrazione “maggiorata” per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento50%50%36%

Il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

3.      Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

Le aliquote delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per il 2025 sono prorogate a tutto il 2026 anche in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”)

Pertanto, qualora le spese sostenute nel 2026 riguardino unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, l’aliquota applicabile è quella “maggiorata” del 50%, che è ridotta al 36% per le spese sostenute nel 2027.

Diversamente, per le spese sostenute nel 2026 su altre unità immobiliari, l’aliquota applicabile è quella “ordinaria” del 36%, che è ridotta al 30% per le spese sostenute nel 2027.

4.      Bonus mobili – Proroga

La detrazione IRPEF del 50%, prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi, viene prorogata anche per l’anno 2026.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Nel caso specifico, la detrazione spetta se l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è effettuato nel 2026 e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati a partire dall’1.1.2025.

Il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda.

5.      Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili

Riduzione dell’imposta sostitutiva e incremento del limite di detassazione

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per i premi di risultato erogati negli anni 2026 e 2027. Il nuovo limite di importo su cui applicare detto beneficio è stato elevato a 5.000 euro.

Proroga dell’agevolazione per i dividendi

È stata prorogata anche al 2026 (inizialmente era limitata al solo anno 2025) l’agevolazione fiscale contenuta nell’art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025, che prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori, derivanti dalle azioni ad essi attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

6.      Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali

La legge di Bilancio 2026 introduce, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota del 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Ambito applicativo

Salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore, l’imposta sostitutiva si applica:

  • sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026;
  • ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.

7.      Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione

È stata incrementata la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro.

Resta invece invariata a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

8.      Addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario – Esclusione

La Legge di Bilancio 2026 introduce una specifica ipotesi di esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, di cui all’art. 33 del DL 78/2010.

Nello specifico, l’addizionale non è applicabile qualora il soggetto (società o ente) che corrisponde tali remunerazioni versi in favore di enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale altrimenti dovuta.

Ambito applicativo

L’addizionale IRPEF del 10%, prevista dall’art. 33 del DL 78/2010, grava sulla parte della retribuzione che eccede la componente fissa (emolumenti corrisposti a titolo di bonus e stock option) attribuita:

  • ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nello stesso settore.

L’art. 1-bis del DL 84/2025 prevede che tale regime si applica ai soggetti indicati all’art. 162-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR, ossia intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria, mentre non grava sui dirigenti e sugli amministratori delle società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) e sui soggetti ad esse assimilati di cui all’art. 162-bis co. 1 lett. c) del TUIR.

Esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale

La norma in commento prevede che l’addizionale non sia applicabile nel momento in cui il soggetto erogante versi una somma pari ad almeno il doppio dell’addizionale stessa in favore di enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, a condizione che tali enti siano di fatto esterni al gruppo (si deve trattare di enti del Terzo settore diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano il soggetto erogatore, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto).

L’esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale è tale se il versamento agli enti del Terzo settore (almeno pari al doppio del prelievo che graverebbe sul dipendente o amministratore) si riferisce all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo.

Disposizioni attuative

L’attuazione della disciplina in esame è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ne definirà modalità e termini.

9.      Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità

La Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.

Nello specifico, a decorrere dal periodo di imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

10.   Regime dei neo-residenti -Aumento dell’imposta sostitutiva

La Legge di Bilancio 2026 prevede l’incremento da 200.000 a 300.000 euro dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.

È altresì previsto l’incremento da 25.000 a 50.000 euro dell’importo dell’imposta prevista per i familiari.

Decorrenza

Le nuove misure si applicano ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza civilistica, ai sensi dell’art. 43 c.c., a partire dal 1° gennaio 2026.

11.   Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

La Legge di Bilancio 2026 prevede un ulteriore incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (dal 18% al 21%) sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001.

L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001, invece, resta invariata al 18%.

Decorrenza

L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Valutazione di convenienza della rivalutazione

Occorre sottolineare che:

  • l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;
  • l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.

12.   Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

A partire dal 1° gennaio 2026 l’imposta sulle plusvalenze e gli altri redditi derivanti dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività sarà aumentata al 33%.

Al contrario, è previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro, rappresentato dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

13.   Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Le nuove regole fiscali comportano un cambiamento significativo nel settore. A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e obblighi fiscali e contabili previsti dal regime di impresa.

Nello specifico, si prevede che:

  • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
  • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
  • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Occorre precisare quanto segue:

  • rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve, risultando quindi esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”;
  • se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 22 gennaio 2026

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott.ssa Sara Severone – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Condividi: