Legge di Bilancio 2026 – Principali novità fiscali in materia di reddito d’impresa.


La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”), pubblicata sulla G.U. del 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42, prevede talune novità in ambito fiscale in materia di reddito d’impresa, di cui riportiamo un quadro di sintesi.

L’entrata in vigore delle modifiche è, in via generale, il giorno 1° gennaio 2026.

Sommario

1.    Iper ammortamenti 4

2.    Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze. 4

3.    Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026. 6

4.    Svalutazione delle obbligazioni e  degli altri titoli in serie o di massa. 7

5.    Azioni proprie, stock options e attività immateriali 8

6.    Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice. 8

7.    Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale. 9

8.    Affrancamento straordinario delle riserve. 11

9.    Deducibilità delle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio. 12

10.  Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni rischio. 13

11.  Modifiche alla deducibilità dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l’iscrizione di DTA.. 13

12.  Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9  14

13.  Modifiche Limitazioni all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE.. 14

14.  Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP. 15

15.  Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari 15

16.  Aumento temporaneo dell’aliquota IRAP per gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione finanziari 16

17.  Revisione della disciplina IRAP dei dividendi infra-UE e disciplina delle istanze di rimborso  17

18.  Imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche – Presunzione di prioritaria distribuzione della riserva e facoltà di affrancamento rimborso. 18

19.  Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento rimborso. 19

20.  Legge Sabatini – Rifinanziamento. 19

21.  Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al – al 31.12.2023. 20

22.  Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro – Rifinanziamento. 22

23.  Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica. 23

24.  Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento. 25

25.  Aumento delle aliquote della “Tobin tax”. 26

26.  Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante  26

1.      Iper ammortamenti

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

•          materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);

•          materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;

•          prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;

•          destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

•          180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

•          100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

•          50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modalità di accesso

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

2.  Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

•          sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;

•          ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

È necessario cumulare anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Dividendi

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, con-seguentemente:

•          le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);

•          le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.

Plusvalenze

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, con-seguentemente:

•          le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);

•          le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.

3.      Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui al­l’art. 86 co. 4 del TUIR.

Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta

Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posse­duti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:

  • in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte propor­zionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
  • nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Decorrenza

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”).

Acconti 2026

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta succes­sivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo pre­cedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

4.      Svalutazione delle obbligazioni e
degli altri titoli in serie o di massa

Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR).

Obbligazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante

Viene modificato l’art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.

In particolare, si stabilisce che, ai fini dell’art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato:

  • per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
  • per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre.

Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.

Non viene invece modificato il co. 4-bis dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS adopter la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

L’art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell’art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.

Le regole previste dall’art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC.

Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico.

Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-bis del TUIR e 110 co. 1-bis del TUIR.

5.      Azioni proprie, stock options e attività immateriali

L’art. 1 co. 131 della Legge di Bilancio 2026 prevede, con effetto per il solo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i soggetti “solari”):

  • la tassazione della differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie (lett. a));
  • l’estensione del regime di deducibilità, di cui all’art. 95 co. 6-bis del TUIR, alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. “stock grant cash settled”) al momento dell’effettiva assegnazione delle azioni (lett. b));
  • per i soli soggetti IAS adopter, la deducibilità del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi (lett. c)).

La norma in commento prevede altresì che tali operazioni dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (lett. d)).

6.      Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

  • estromissione agevolata può avere ad oggetto i beni immobili strumentali, tanto per destinazione quanto per natura, e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; (In regime ordinario la plusvalenza concorre alla formazione del reddito d’impresa)
  • L’aliquota è maggiorata al 10,5% per le società non operative per almeno due anni (che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025)
  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 30.9.2026;
  • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette

Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

7.      Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale

  1. Anche quest’anno, grazie alla disciplina agevolata introdotta con l’art. 1 comma 41 della L. 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), gli imprenditori individuali che intendono estromettere gli immobili strumentali dal regime d’impresa potranno ottenere sensibili risparmi d’imposta.
  2. La norma introdotta con la legge di bilancio richiama, come già avvenuto nelle sue ultime edizioni, l’art. 1 comma 121 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, e ricalca nell’impianto quella dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, anch’essa riproposta per il 2026.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

  • sia alla data del 30.09.2025;
  • sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali tanto per destinazione (art. 43 comma 2 del TUIR, primo periodo) quanto per natura (art. 43 comma 2 del TUIR, secondo periodo). Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

  • devono essere posseduti al 30.09.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità (si noti che questa è una innovazione della norma attualmente in vigore, perché nelle precedenti si faceva riferimento al possesso degli immobili al 31 ottobre);
  • devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

  • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
  • Secondo la disciplina dell’IVA, se in fase di acquisto o di costruzione degli immobili è stata detratta l’imposta, l’estromissione costituisce operazione imponibile o esente in base all’art. 10 comma 1 n. 8-ter) del DPR 633/72. Nella maggior parte dei casi il regime applicabile sarà quello dell’esenzione, per cui non vi sarà IVA da versare (fatta salva l’eventuale applicazione della rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del DPR 633/72, in base alla quale si devono riversare tanti decimi dell’IVA detratta quanti sono gli anni mancanti al decorso di un decennio dall’acquisto o dalla costruzione dell’immobile).

8.      Affrancamento straordinario delle riserve

L’art. 1 co. 44 della Legge di Bilancio 2026, disciplina, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancare tali riserve mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con applicazione dell’aliquota del 10%.

A seguito dell’affrancamento, dal punto di vista fiscale le riserve assumono la natura di ordinarie riserve di utili, che possono essere distribuite ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Per l’applicazione della norma in commento, il comma successivo rimanda alle disposizioni DM 27.6.2025, di attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 192/2014.

Riserve affrancabili

Salvo alcune specifiche eccezioni, in linea generale possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.

Tali riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.

Riserve non affrancabili

Con riferimento alle riserve che, per diverse ragioni, non sono affrancabili, esse sono elencate nella Relazione illustrativa al DM 27/06/2025. Nello specifico, si tratta di:

  • riserve iscritte a fronte delle deduzioni extracontabili effettuate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2007;
  • riserve rilevate a seguito di operazioni di conferimento in doppia sospensione d’imposta ex art. 4 del DLgs. 8.10.97 n. 358;
  • riserve vincolate a seguito della sospensione degli ammortamenti civilistici ex art. 60 co. 7-bis del DL 14.8.2020 n. 104;
  • riserve ex art. 2545-ter c.c. delle imprese cooperative (c.d. riserve indivisibili), a meno che non siano state designate a saldo attivo di rivalutazione;
  • riserve per le quali il vincolo della sospensione d’imposta è stato determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall’IRAP (ad esempio riserve vincolate ai sensi dell’art. 26, co. 5-bis, del DL 10.8.2023 n. 104, poiché la sospensione d’imposta è relativa all’imposta straordinaria dovuta dagli istituti bancari sugli extraprofitti realizzati nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024);
  • riserve di rivalutazione monetaria senza riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni effettuate ai sensi dell’art. 15 del DL 185/2008 e dell’art. 110 del DL 104/2020 (queste ultime, come da prassi consolidata, non sono da considerare in sospensione d’imposta).

Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, come di seguito evidenziato:

  • la prima rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2025;
  • le rate successive entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

9.      Deducibilità delle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio

L’art. 1 co. 56 della Legge di Bilancio 2026 prevede, per gli intermediari finanziari, l’introduzione di un regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, in modo da ripartire in quote costanti la deduzione degli oneri relativi alle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio. Ai sensi della norma in commento, dette svalutazioni sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, nell’esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi.

Decorrenza

Le nuove regole di deducibilità si applicheranno per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i tre successivi (in pratica, dal 2026 al 2029, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Impossibilità di trasformare le DTA in crediti d’imposta

Il successivo co. 57 esclude espressamente la possibilità di usufruire della disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta (di cui all’art. 2 co. 55 – 58 del DL 225/2010), con riferimento alle imposte anticipate iscritte a seguito dell’applicazione delle disposizioni in commento.

Calcolo degli acconti IRES e IRAP 2026

Ai sensi del co. 58, nella determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”), bisognerà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le di­sposizioni in commento.

Di conseguenza, ai soli fini del calcolo degli acconti relativi al 2026, l’IRES e l’IRAP relative al 2025 dovranno essere ricalcolate considerando come già vigente il regime in commento.

10.   Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni rischio

L’art. 1 co. 76 della Legge di Bilancio 2026 differisce ai periodi di imposta 2028 e 2029 la deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, di una quota-parte delle svalutazioni pregresse sui crediti che, prima della Legge di Bilancio 2026, erano deducibili nel periodo di imposta 2027.

Nello specifico, la norma prevede il differimento, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2028 (2028, per i soggetti “solari”) e a quello successivo (2029, per i soggetti “solari”), della deduzione della quota del 3,8% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 (2027, per i soggetti “solari”).

La norma in commento riguarda banche, società finanziarie e assicurazioni.

11.   Modifiche alla deducibilità dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l’iscrizione di DTA

L’art. 1 co. 77 della Legge di Bilancio 2026 modifica nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anti­ci­pa­te (deferred tax assets o DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta.

Nello specifico, la norma in commento differisce la deduzione del 12,36% della quota deducibile per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027. Detta quota potrà essere dedotta in quote costanti nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2028 e in quello successivo.

Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure:

  • 0% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;
  • 3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026;
  • 8,22% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027;
  • 19,76% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028;
  • 19,77% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.

La norma in commento riguarda banche, società finanziarie e assicurazioni.

12.   Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9

L’art. 1 co. 78 della Legge di Bilancio 2026 modifica ulteriormente le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall’a­dozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei con­fronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell’IFRS 9.

In particolare, la norma in commento prevede che la deducibilità una quota pari al 9,5% relativa ai suddetti componenti, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 (2027, per i soggetti “solari”), venga differita, in quote costanti, ai due periodi d’imposta successivi (2028 e 2029 per i soggetti “solari”).

La norma in commento riguarda banche, società finanziarie e assicurazioni.

13.   Modifiche Limitazioni all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE

L’art. 1 co. 79 della Legge di Bilancio 2026 introduce alcune limitazioni all’utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE per le banche, le società finanziarie e le compagnie di assicurazione.

Nello specifico, le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:

  • del periodo d’imposta in corso al 31.12.2026, limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 14-17 della L. 207/2024, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile;
  • del periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni dell’art. 1 co. 76-78 della Legge di Bilancio 2026 (cfr. § 10-12), in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile.

Ai sensi del successivo comma 80, tali limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

14.   Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP

L’art. 1 co. 81 della Legge di Bilancio 2026 prevede la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”), al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:

  • delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni (§ 10);
  • delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (§ 11);
  • dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del model­lo di rilevazio­ne del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall’IFRS 9 (§ 12);
  • delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE (§ 13).

15.   Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari

Viene prevista una nuova limitazione alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, fatta eccezione per imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM.

In particolare, la deduzione è ammessa in misura pari al:

  • 96% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
  • 97% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
  • 98% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
  • 99% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Dal periodo di imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi.

Per quanto sopra, fino al 2029 la differenza non deducibile rappresenterà una variazione in aumento permanente del reddito imponibile da parte degli intermediari finanziari.

Calcolo degli acconti

Per la determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d’imposta dal 2027 al 2030 (soggetti “solari”), non si tiene conto delle disposizioni relative alla parziale deducibilità degli interessi che è stata prevista per gli intermediari finanziari. In pratica, per tali periodi d’imposta, le limitazioni alla deducibilità in esame generano effetti solo sul versamento a saldo.

16.   Aumento temporaneo dell’aliquota IRAP per gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione finanziari

Viene previsto l’aumento dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari (dal 4,65% al 6,65%) e alle imprese di assicurazione (dal 5,9% al 7,9%).

Pertanto – per le banche –  l’aliquota IRAP, pari al 4,65%, già maggiorata dalle regioni nella ulteriore misura dello 0,92%, viene ad attestarsi al 7,57%.

Decorrenza

L’incremento avrà natura temporanea, applicandosi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i due successivi (anni dal 2026 al 2028, per i soggetti “solari”).

Intermediari finanziari esclusi dall’aumento temporaneo di aliquota

Sono esclusi dall’aumento di aliquota i seguenti soggetti:

  • società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • società di gestione di fondi comuni di investimento;
  • società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso;
  • società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) e soggetti assimilati.

Detrazione sulla maggiore imposta dovuta

L’incremento di aliquota è attenuato da una detrazione pari ad euro 90.000 fino a concorrenza della differenza tra:

  • l’imposta derivante dall’applicazione delle aliquote transitorie;
  • l’imposta che si sarebbe determinata in assenza delle aliquote transitorie.

Calcolo dell’acconto IRAP 2026

L’aumento dell’aliquota avrà effetto anche sulla determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti solari), per il calcolo del quale i soggetti interessati dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiori aliquote del 6,65% e del 7,9%.

 

17.   Revisione della disciplina IRAP dei dividendi infra-UE e disciplina delle istanze di rimborso

Sono state modificate le modalità di determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione, al fine di adeguare il contenuto della normativa interna alla sen­tenza della Corte di Giustizia UE 1.8.2025 cause riunite da C-92/24 a C-94/24, se­condo la quale la normativa IRAP, che assoggetta i dividendi per­cepiti dagli intermediari finanziari dalle proprie figlie residenti in altri Stati membri dell’Unione a un prelievo ai fini IRAP superiore al 5%, è contrario all’art. 4 della direttiva 2011/96/UE (“madre-figlia­“).

Per effetto della modifica, viene quindi stabilito che i dividendi provenienti dalle controllate non residenti, relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito e che rispettano i requisiti per rientrare nell’ambito applicativo della citata direttiva 2011/96/UE, saranno esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

Decorrenza

Le disposizioni in esame si applicheranno già dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (2025, per i soggetti “solari”).

Istanze di rimborso per i periodi pregressi

Per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2025 (2024 e precedenti, per i soggetti “solari”), la quota dell’IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni può essere esclusivamente chiesta a rimborso ove sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento (ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73).

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate all’1.1.2026, il diritto al rimborso compete previa presentazione della relativa istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento della medesima Agenzia.

Facoltà di compensazione con l’imposta straordinaria sugli extra-profitti

Le somme chieste a rimborso potranno essere compensate (a determinate condizioni) nel modello F24 con il contributo straordinario per l’affrancamento della riserva relativa all’imposta sugli extra-profitti delle banche. L’opzione sarà esercitabile anche dai soggetti che, all’1.1.2026, hanno già presentato le istanze di rimborso.

 

18.   Imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche – Presunzione di prioritaria distribuzione della riserva e facoltà di affrancamento rimborso

In relazione all’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse delle banche di cui all’art. 26 del DL 104/2023 (c.d. “imposta straordinaria sugli extra-profitti”), il relativo versamento poteva essere evitato accantonando ad una apposita riserva un importo pari a 2,5 volte l’imposta altrimenti dovuta.

Al riguardo, viene ora previsto che, a decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente all’1.1.2028, le eventuali distribuzioni di utili (inclusi gli acconti sui dividendi) o di riserve si presumono in ogni caso effettuate attingendo, ove presente, alla suddetta riserva.

L’effetto pratico di questa presunzione è che qualsiasi delibera di distribuzione di utili o di altre riserve fa “rivivere” l’obbligo di versamento dell’imposta straordinaria a suo tempo “neutralizzata”, maggiorata di interessi, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di distribuzione.

Al fine di evitare tale effetto è stata prevista una disciplina transitoria, fino all’esercizio in corso al 31.12.2028, che consente di affrancare la predetta riserva, mediante assoggettamento ad un contributo straordinario nella misura:

  • del 27,5% della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (esercizio 2025, per i soggetti “solari”);
  • ovvero del 33% della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2025 (esercizio 2026, per i soggetti “solari”).

Il suddetto contributo straordinario:

  • deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è applicato;
  • è indeducibile.

19.   Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento rimborso

Viene istituito un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.

20.   Legge Sabatini – Rifinanziamento

La legge di bilancio 2026 al comma 468 rifinanzia la Nuova Sabatini:

•          200 milioni di euro per il 2026

•          450 milioni di euro per il 2027.

Lo strumento resta uno dei più efficaci per sostenere gli investimenti produttivi delle PMI, con contributi a copertura degli interessi su finanziamenti bancari per macchinari, impianti, attrezzature e tecnologie digitali.

Le PMI italiane possono ottenere contributi fino al 3,575% annuo sugli investimenti in beni strumentali grazie alla Nuova Sabatini. La misura copre finanziamenti da 20.000 a 4 milioni di euro per l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e tecnologie digitali.

Il meccanismo è semplice: l’impresa ottiene un finanziamento bancario o un leasing per acquistare beni strumentali, mentre il Ministero eroga un contributo calcolato sugli interessi di un finanziamento convenzionale quinquennale. Il risultato è un finanziamento a tasso zero o fortemente ridotto, accessibile anche grazie alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI.

L’impresa deve avere sede legale o almeno un’unità operativa in Italia, essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese, in regola con DURC e normativa antimafia, e non trovarsi in stato di liquidazione o procedura concorsuale.

21.   Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al – al 31.12.2023

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti:

•          da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;

•          dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;

•          da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

•          da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

Adesione alla rottamazione

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.

Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a)         la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026

b)         dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c)         dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Effetti della rottamazione

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:

•          sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

•          sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

•          non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

•          non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

•          non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

•          i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;

•          il DURC può essere rilasciato;

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

Dilazione delle somme

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”.

Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Trasmessa la domanda, il contribuente, può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

22.   Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro – Rifinanziamento

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

La norma contempla il divieto di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 nel modello F24 (rimane possibile la c.d. compensazione “interna”) in presenza di ruoli per imposte erariali scadute o accertamenti esecutivi affidati in riscossione.

Tale divieto non opera se:

•          è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;

•          viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

Si ritiene che la sanzione possa essere quella del 25% per indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97).

Tuttavia, il credito sarebbe comunque esistente, ragione che porta a ritenere che l’Agenzia delle Entrate sarebbe legittimata a irrogare la sanzione del 25%, ma non anche a recuperare il credito che rimane tale sebbene sostanzialmente “indisponibile” ai fini della compensazione.

Decorrenza

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).

23.   Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica

Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

•          dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);

•          dai corrispettivi telematici trasmessi;

•          dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”).

Se quindi un contribuente non presenterà, o non ha presentato negli scorsi anni, la dichiarazione annuale IVA completa dei quadri dichiarativi “necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”, può attendersi di ricevere dal Fisco la liquidazione dell’imposta non dichiarata.

Il Fisco potrà avvalersi di procedure automatizzate, come oggi accade ad esempio per la produzione e invio delle comunicazioni ex art. 54-bis, in tema di IVA, i cosiddetti “avvisi bonari”.

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche per l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta).

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF). Da quest’anno è chiaro che una dichiarazione composta dal solo frontespizio, quantomeno ai fini della liquidazione di cui al nuovo 54bis1, si considera pacificamente omessa.

Questo nuovo articolo incide anche sulla tempistica e possibilità di correzione, mediante dichiarazione integrativa, di dichiarativi presentati tempestivamente ma privi dei dati per la liquidazione dell’imposta dovuta, e sulla connessa possibilità di applicare il ravvedimento operoso, certamente inibita dalla ricezione della liquidazione automatica annuale ora prevista.

Procedura

L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta, calcolata con un minimo di euro 250.

La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati.

Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione. In caso di omessa presentazione del dichiarativo rimane possibile la liquidazione dell’imposta da parte del Fisco e impedisce l’applicazione della sanzione più bassa e ravvedibile, e recentemente variata, del 75% in caso di presentazione del dichiarativo oltre i termini ma prima di accessi, ispezioni, verifiche e altre attività accertative (art. 5 c 1-bis D.Lgs 471/97).

Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

Decorrenza

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.

24.   Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA(art. 11 del DPR 633/72) per:

a)        le operazioni permutative, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi;

b)        le dazioni in pagamento, ove è ceduto un bene o prestato un servizio per estinguere un’originaria obbligazione pecuniaria.

A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Si passa, dunque, dal valore normale a un criterio soggettivo che impone un’attenta analisi dei costi delle operazioni interessate.

il criterio del valore normale può essere applicato solamente quando ricorrono le condizioni tassative previste dall’art. 80 della direttiva 2006/112/Ce, ossia per le operazioni verso beneficiari in rapporto ai quali esistano legami familiari o altri stretti vincoli di natura personale, vincoli gestionali, di proprietà, di associazione, finanziari oppure giuridici.

25.   Aumento delle aliquote della “Tobin tax”

Vengono raddoppiate le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), di cui all’art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie:

  • i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);
  • i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
  • le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).

L’imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche.

Aumento delle aliquote

Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell’imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare:

  • per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;
  • per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;
  • per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l’aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.

Decorrenza

Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dall’1.1.2026.

26.   Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante

L’art. 1 co. 65 della Legge di Bilancio riproopone, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio prece­den­te, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’an­damento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Ai sensi del comma 66, le imprese che si avvalgono del regime derogatorio hanno l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Infine, il comma 67 stabilisce che la deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo.

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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 22 gennaio 2026

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

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Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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