Legge di Bilancio 2025 – Principali novità fiscali in materia di IRPEF

La Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”), pubblicata sulla G.U. del 31.12.2024 n. 305, S.O. n. 43, prevede talune novità in ambito fiscale IRPEF, di cui riportiamo un quadro di sintesi.
L’entrata in vigore delle modifiche è, in via generale, il giorno 1° gennaio 2025.

Sommario

  1. Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali – Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” – Messa a regime delle disposizioni per il 2024 ……………………………………………………………………………. 3
  2. Riforma dell’IRPEF – Adeguamento delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF .. 4
  3. Plusvalenze da cessione fabbricati oggetto di interventi con superbonus ……………………. 4
  4. Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” ……………………………………………………… 6
  5. Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – Modifiche ……………………………………………… 6
  6. Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico …………………………………………………………. 8
  7. Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote ………………… 10
  8. Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote ………………………………….. 11
  9. Superbonus – Spese sostenute nel 2025 – Ulteriori requisiti …………………………………… 11
  10. Bonus mobili – Proroga per il 2025 ……………………………………………………………………… 12
  11. Bonus elettrodomestici ………………………………………………………………………………………. 12
  12. Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione ………………… 13
  13. Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti ………………………………………………… 13
  14. Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato ………………………………………………. 14
  15. Causa di esclusione dal regime forfetario …………………………………………………………….. 14
  16. Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività ………………………………………………. 14
  17. Agevolazione prima casa – Modifiche …………………………………………………………………. 14
  18. Bonus per le nuove nascite …………………………………………………………………………………. 15
  19. Bonus asili nido ………………………………………………………………………………………………… 15
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  • 3 –
  1. Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali – Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” – Messa a regime delle disposizioni per il 2024
    La Legge di Bilancio 2025 apporta le seguenti novità in materia di determinazione dell’IRES, che si inseriscono nell’ambito della riforma fiscale.
    Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF
    A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

    fino a 28.000 euro → 23%;

    oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;

    oltre 50.000 euro → 43%.
    Viene in sintesi confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.
    Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
    Viene confermato a regime (art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR) l’aumento da Euro 1.880 a 1.955 della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024.
    Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
    Viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.
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  • 4 –
  1. Riforma dell’IRPEF – Adeguamento delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF
    Al fine di garantire coerenza tra la disciplina delle addizionali regionali all’IRPEF e la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2025, differenziate:

    sulla base dei “nuovi” tre scaglioni di reddito IRPEF;

    oppure, in alternativa, sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilità di mantenere l’articolazione delle addizionali sulla base dei “vecchi” scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027).
    Mancata approvazione delle modifiche
    Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
  2. Plusvalenze da cessione fabbricati oggetto di interventi con superbonus
    Vengono qualificati come redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione; questo già con riferimento ai rogiti stipulati a decorrere dall’1.1.2024.
    Pertanto, ai sensi della norma in questione, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di tali immobili, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi, salvo alcune eccezioni espressamente previste.
    La norma troverebbe applicazione in tutti i casi in cui siano stati effettuati interventi per i quali si è beneficiato del superbonus, a prescindere dalla sua misura (110%, 90%, 70% o 65%) e a prescindere dal fatto che la detrazione sia stata fruita direttamente nella dichiarazione dei redditi o che si sia optato per la sua cessione o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
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  • 5 –
    La vendita di dette unità immobiliari nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori superbonus genererebbe una plusvalenza nel caso i lavori siano stati effettuati dai proprietari, ma anche nel caso siano stati effettuati dagli altri aventi diritto (ad esempio locatari, comodatari o familiari conviventi).
    Si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate se la norma riguardi anche unità che hanno subito solo interventi “trainanti” sulle parti comuni (condominiali e non).
    Immobili esclusi
    Sono esplicitamente esclusi dalla nuova ipotesi di tassazione gli immobili:

    acquisiti per successione;

    che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.
    Modalità di determinazione dei costi inerenti
    Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, il nuovo art. 68 co. 1 del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 64 lett. b) n. 3 della L. 213/2023, prevede che:

    se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;

    se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
    Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
    Applicazione dell’imposta sostitutiva
    Alle plusvalenze come sopra determinate risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%.
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  • 6 –
  1. Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”
    Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.
    La novità in disamina riguarda il taglio al cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, che dal 01/01/2025 assumerà una nuova forma: non sarà più contributivo ma si baserà sul riconoscimento:

di un bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;

4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

di un’ulteriore detrazione d’imposta per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro, che spetta (rapportata al periodo di lavoro) per un importo pari:

a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;

al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

  1. Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – Modifiche
    A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.
    Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili
    Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in
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  • 7 –
    relazione:

    ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;

    a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.
    In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale.
    Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi
    Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
    In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
    Comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione
    Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero).
    L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.
    In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta.
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  • 8 –
  1. Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico
    Il novellato art. 16-ter del TUIR effettua un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
    Le novità in disamina si applicano alle persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).
    Sono impattate dalle nuove disposizioni non soltanto le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano, salvo alcune eccezioni, come segue.
    Oneri esclusi
    Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR:

    le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;

    le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;

    le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.
    Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024
    Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR, inoltre:

    gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;

    gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);

    gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).
    Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni
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  • 9 –
    Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”, ecc.).
    Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024
    Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:

    i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);

    i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);

    i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR).
    Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF
    Per le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

    quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus);

    il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.
    Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).
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  • 10 –
  1. Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote
    Con riferimento alla detrazione IRPEF spettante in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è prevista la rimodulazione dell’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).
    Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, è prevista la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;

del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, fermo restando il limite di spesa agevolata di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

36% per le spese sostenute nel 2025;

30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%
Ai sensi dell’art. 16-bis, co. 3-bis, del TUIR, la detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2025 in relazione agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione continua a spettare nella misura del 50%.
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025 non è più prevista l’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR in relazione alle spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
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  • 11 –
  1. Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”) e per quelli volti alla riqualificazione energetica degli edifici sono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR:

per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;

per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025 non è più prevista l’agevolazione in relazione alle spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

  1. Superbonus – Spese sostenute nel 2025 – Ulteriori requisiti
    La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune novità per il superbonus ex art. 119 del D.L. n. 34/2020.
    Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65%, previsto dall’art. 119, co. 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, è previsto soltanto se al 15.10.2024:

con riferimento agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119, co. 13-ter, del D.L. n. 34/2020;

con riferimento agli interventi effettuati dai condomìni, risulti presentata la CILA-S e sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;

sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
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  • 12 –

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia:

la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025”, di cui al comma 8-ter del predetto art. 119;

la “speciale disciplina RSA”, di cui al comma 10-bis del predetto art. 119.
Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni
La norma consente di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.
L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024).
In deroga all’art. 2, co. 8, del D.P.R. n. 322/98, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 e, qualora emerga una maggiore imposta dovuta, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.

  1. Bonus mobili – Proroga per il 2025
    La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una proroga del c.d. “bonus mobili”, mantenendone inalterata la disciplina.
    La detrazione spetta quindi anche per le spese sostenute nel 2025, relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
    Come per il 2024, la detrazione spetta nella misura del 50% della spesa sostenuta ed è calcolata su un importo massimo di spesa pari a 5.000 euro.
  2. Bonus elettrodomestici

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla
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  • 13 –
    nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione

Europea;

si procede contestualmente allo smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Misura del contributo
Il contributo spetta per l’acquisto di un unico elettrodomestico e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate, in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e, comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.

  1. Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

1.000 euro, per tutti i dipendenti;

2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nei predetti limiti sono comprese anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

  1. Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti
    Viene introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025.
    L’esenzione riguarda, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese
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  • 14 –
    di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino il limite di reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro nel 2024 e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
  1. Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato
    Si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
  2. Causa di esclusione dal regime forfetario
    Si eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
    Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000.
  3. Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività
    È previsto l’incremento del carico fiscale sulle plusvalenze relative alle cripto-attività e sugli altri proventi di cui all’articolo 67, co 1 lett. c-sexies), del TUIR realizzate dall’1.1.2026. In luogo dell’aliquota del 26%, infatti, l’imposta sostitutiva sarà prelevata con l’aliquota del 33%. Un’altra importante novità è rappresentata dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro.
    Infine, si prevede la reintroduzione del regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025.
  4. Agevolazione prima casa – Modifiche
    La Legge di Bilancio 2025 ha elevato 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR
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  1. Bonus per le nuove nascite
    Ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui è previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025.
    Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.
    Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021.
  2. Bonus asili nido
    Dall’1.1.2025, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è riconosciuto aumentato di 2.100 euro.
    L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.
    È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro.
    L’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Milano, 17 gennaio 2025
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    Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.
    Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.
    La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP
    Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:
    Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale
    Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Legale
    Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
    Dott. Fabrizio D’Andrea – Dottore Commercialista e Revisore Legale
    Dott.ssa Francesca Vincenzi – Dottore Commercialista
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