Iper-ammortamenti – Nuova disciplina della legge di bilancio 2026 – Decreti attuativi

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ABSTRACT

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto, con alcune modifiche, per gli investimenti effettuati dal 1/01/2026 fino al 30/09/2028, l’agevolazione cd. “iper-ammortamento”, in sostituzione del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”.

L’agevolazione, come in passato, è costituita da una maggiorazione del costo di acquisizione (anche in leasing) dei beni, con conseguente determinazione di maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing da indicare in dichiarazione quale variazione in diminuzione del reddito.

Gli investimenti agevolati sono rappresentati da:

  • beni strumentali materiali/immateriali nuovi interconnessi elencati nelle Tab. IV e   V allegate alla legge di Bilancio 2026 (che rappresentano una rielaborazione dei beni “Industria 4.0”);
  • beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.

L’iper-ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni fino alla copertura del 100% del costo sostenuto

  1. Premessa

Come noto, la legge di bilancio 2026 (cfr. art. 1 commi da 427 a 436 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha proceduto ad una “riedizione”, con modifiche, dell’agevolazione cd. “iper-ammortamento” a favore delle imprese, che consiste in una maggiorazione applicata alle quote di ammortamento/canoni di leasing ai fini della deduzione fiscale extracontabile.

L’art. 7 del DL 27.3.2026 n. 38 (conv. L. 22.5.2026 n. 88) ha successivamente modificato la disciplina, stabilendo:

  • l’eliminazione della disposizione che limitava il beneficio dell’iper-ammortamento ai soli acquisti di beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (fermi restando gli specifici requisiti previsti per gli impianti fotovoltaici);
  • l’impatto degli iper-ammortamenti sul concordato preventivo biennale, prevedendo che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale (CPB), ai fini delle imposte sui redditi, non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante.

Disposizioni attuative

Con il DM 7.5.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) in data 11.6.2026, sono state definite le disposizioni attuative del nuovo iper-ammortamento.

Il successivo DM 10.6.2026 ha inoltre definito i termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni per l’accesso e approvato i relativi modelli.

Ambito oggettivo

L’agevolazione si applica nei confronti dei titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata) e dalla natura giuridica/dimensioni aziendali:

✓ imprese individuali (anche familiari);

✓ società commerciali (di persone o di capitale) ed enti commerciali.

CONDIZIONI: l’agevolazione non spetta alle imprese:

▪ in liquidazione (volontaria o giudiziale) fallimento/liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o in una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/42), dal codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali, oppure abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

▪ destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, l’agevolazione è subordinata:

➔ al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

➔ al corretto versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a favore dei lavoratori (cioè alla ottenibilità del DURC).

  • Beni agevolabili

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in beni nuovi, alternativamente:

  1. materiali/immateriali strumentali di cui agli elenchi di cui agli All. IV e V alla legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  2. materiali strumentali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili:
  3. destinata all’autoconsumo;
  4. compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (cd. “sistemi di accumulo”)

Destinazione a strutture produttive situate nel territorio dello Stato

Tutti i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o al­l’erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa (così l’art. 1 co. 1 lett. m) del DM 7.5.2026).

  • Profili temporali

Ai sensi dell’art. 2 del DM 7.5.2026, sono oggetto del nuovo iper-ammortamento gli investimenti agevolati completati dall’1.1.2026 al 30.9.2028.

Per “completamento degli investimenti” si intende (art. 1 co. 1 lett. l) del DM 7.5.2026):

  • la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati;
  • la data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
  • Procedura di accesso all’agevolazione

L’art. 3 del DM 7.5.2026 ha definito la procedura per l’accesso agli iper-ammortamenti che di seguito si sintetizza.

  • Comunicazioni per l’accesso

Per poter fruire dell’agevolazione è necessaria la presentazione telematica al GSE:

  • di 3 comunicazioni: la preventiva, la conferma e la comunicazione del completamento;
  • di 2 comunicazioni con funzione di mero “monitoraggio” degli impegni pubblici di spesa.

Il mancato invio di tali comunicazioni, nei termini e con le modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione dell’iper-ammortamento.

Comunicazione preventiva

L’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive (cd. “prenotazioni” dell’agevolazione), per ciascuna “struttura produttiva” cui si riferiscono gli investimenti (definita come unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue).

Le comunicazioni devono contenere i seguenti dati:

✓ dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;

✓ tipologia ed ammontare degli investimenti nei beni:

  • di cui agli All. IV e V alla L. 199/2025 e la data prevista di interconnessione;
  • per l’autoproduzione da fonti di energia rinnovabile e la data prevista di entrata in funzione;

✓ dati circa la maggiorazione applicabile e le quote di ammortamento/canoni di leasing.

Comunicazione di conferma

Per ciascuna comunicazione preventiva (e, dunque, per ciascuna struttura produttiva), entro 60 giorni dalla comunicazione del GSE di esito positivo relativo alla prenotazione, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento:

  • con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene (per i beni in leasing il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione e l’impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto);
  • contenente i dati identificativi delle relative fatture.

La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi/di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della “prenotazione.

Comunicazione di completamento

Alla conclusione dell’investimento, una volta effettuata l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura ed entro il 15/11/2028 (termine ultimo), l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento:

  • riferita a uno/più beni oggetto della comunicazione di conferma;
  • con indicazione, per ciascun bene, della data di completamento dell’investimento.

La comunicazione deve essere corredata dalle attestazioni di possesso:

  1. della perizia tecnica asseverata;
  2. della certificazione contabile.

Anche in questo caso la comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma (e, pertanto, anche della “prenotazione”).

Ricevute del GSE

A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni).

  • Modalità e termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni princi­pali

Secondo quanto previsto con il DM 10.6.2026:

  • le comunicazioni vanno presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili;
  • dalle ore 12.00 del 12.6.2026 è possibile presentare esclusivamente le comunicazioni preventive, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili;
  • con un successivo decreto direttoriale sarà attivata la possibilità di presentare le comunicazioni di conferma del 20% e quelle di completamento.
  • Comunicazioni periodiche di monitoraggio

Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri connessi all’agevolazione, a partire dalla prima “prenotazione” trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:

entro il 20 gennaio di ciascun anno: una comunicazione periodica contenente le informazioni relative:

  • agli investimenti effettuati;
  • al costo sostenuto;
  • alla previsione di utilizzo del beneficio;

entro il successivo 30 giugno: una comunicazione integrativa della precedente, recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

  • Misura e fruizione dell’iper-ammortamento

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione ed è calcolata a “scaglioni” e spetta nelle seguenti misure:

Importo investimentoMaggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.00050%
Superiore a € 20.000.0000%

Per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La maggiorazione ha rilevanza ai soli fini IRES/IRPEF (non produce effetti ai fini IRAP).

Il legislatore dispone che la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2026 è effettuata senza tener conto dell’iper-ammortamento.

  • Decorrenza per la fruizione della maggiorazione

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.

La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

  • Documentazione

L’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile.

  • Perizia tecnica asseverata

Sono richieste apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche (o un’attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato), comprovanti:

  • le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
  • il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’art. 8 del DM 7.5.2026 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Tali perizie tecniche asseverate devono essere rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, dotati di idonee coperture assicurative.

  • Certificazione contabile

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.

Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. 39/2010.

Cause di decadenza

L’impresa dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

  • nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo;
  • assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
  • false dichiarazioni rese nella procedura di cui al DM 7.5.2026;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari.

Controlli e recupero dell’agevolazione

Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso e alle disposizioni normative di riferimento.

Ai fini delle attività di controllo, l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

Nel caso in cui all’esito dei controlli sia rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale. Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

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