Fiduciarie italiane al riparo dal monitoraggio fiscale

Società fiduciarie – Possibili esoneri
In materia di monitoraggio fiscale ex DL 167/90, qualora una società fiduciaria residente divenga intestataria di un conto estero per conto del fiduciante e detto conto sia l’oggetto stesso del mandato fiduciario, il fiduciante, titolare effettivo di conti esteri, è esonerato dall’obbligo di compilazione del quadro RW, in virtù degli stringenti adempimenti posti in capo alla società fiduciaria che garantiscono la correttezza della condotta del contribuente.
Nemmeno la fiduciaria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 1 del DL 167/90 se tale soggetto adotta il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 461/97. Infatti, per effetto dell’art. 10 del DLgs. 461/97, gli obblighi di rilevazione descritti non sono richiesti per i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni per il risparmio amministrato o gestito, nonché per i trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2019 – “Fiduciarie italiane al riparo dal monitoraggio fiscale” – Barsalini – Dattilo

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