Egregi Signori,
con la presente Vi ricordiamo che l’art. 1 co. 94 lett. b) della L. n. 213/2023 ha introdotto una norma volta a disciplinare un peculiare divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo scaduti (cfr. Circolare dello Studio n. 24.01).
La recente circolare Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16 ha fornito alcuni chiarimenti, di cui si evidenziano nel seguito i tratti principali.
Il divieto di compensazione, che si applica per tutti i contribuenti, per ruoli scaduti nel complesso superiori a 100.000,00 euro opera per le deleghe di pagamento presentate dall’1.7.2024 a prescindere da quando il pagamento del ruolo si ritiene scaduto.
Nella circolare si specifica che:
- ai fini della soglia dei 100.000,00 euro non si contano i debiti oggetto di una dilazione dei ruoli non decaduta o di una rottamazione dei ruoli dilazionata non decaduta;
- se la dilazione decade, concorrono alla soglia dei 100.000,00 euro le rate non ancora pagate, mentre se si tratta di rottamazione l’intero debito residuo inclusi sanzioni e interessi;
- tra i debiti rilevano non solo le imposte ma anche le sanzioni e gli interessi essendo tuttavia esclusi gli interessi di mora e i compensi di riscossione;
- il ruolo può essere pagato mediante compensazione ai sensi dell’art. 31 del DL 78/2010 ma solo utilizzando crediti per imposte erariali, non, quindi, crediti agevolativi (i ruoli derivanti da avvisi di recupero di crediti di imposta non possono in ogni caso essere pagati mediante compensazione).
La compensazione può avvenire se si tratta di crediti per contributi previdenziali e premi INAIL, però “laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione”.
Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.