ABSTRACT
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale fino al 12 dicembre.
Alla data di stesura del presente documento si attende la pubblicazione del testo definitivo del D.L. in Gazzetta Ufficiale, ma rimarrebbero fermi i requisiti per l’accesso e l’adesione stabiliti dal D. Lgs 13/2024 e successive modifiche.
Oggetto: Riapertura Concordato Preventivo Biennale
ABSTRACT
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale fino al 12 dicembre.
Alla data di stesura del presente documento si attende la pubblicazione del testo definitivo del D.L. in Gazzetta Ufficiale, ma rimarrebbero fermi i requisiti per l’accesso e l’adesione stabiliti dal D. Lgs 13/2024 e successive modifiche.
Nella giornata del 12 novembre 2024, è stato approvato in Consiglio dei ministri il decreto legge per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale la cui nuova fase ora termina il 12 dicembre.
La proroga verrà introdotta con un decreto legge ad hoc, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire a stretto giro.
Si ricorda, in estrema sintesi, che si tratta di uno strumento giudiziale che la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (art. 7 del D. Lgs. 13/2024). L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.
I termini della riapertura
La riapertura dei termini dovrebbe riguardare solo i contribuenti che hanno presentato il modello redditi 2024 entro gli ordinari termini di presentazione (i.e. 31 ottobre per i contribuenti solari).
Il D.L. in esame potrebbe, inoltre, introdurre un’ulteriore condizione per beneficiare della proroga; secondo le prime anticipazioni, infatti, l’adesione al CPB oltre il 31 ottobre ed entro il 12 dicembre sarebbe possibile a condizione che il contribuente accetti di dichiarare per il biennio 2024-2025 (solo per il 2024, in caso di contribuenti in regime forfetario) un importo superiore rispetto al reddito determinato per il 2023 in sede di presentazione della dichiarazione originaria.
Il coordinamento con regime del ravvedimento 2018-2022
L’analisi del testo definitivo del D.L. permetterà inoltre di chiarire se le adesioni tardive al concordato preventivo biennale (vale a dire, quelle effettuate entro il 12 dicembre) consentano o meno l’ingresso al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al CPB; questo in quanto l’art. 2-quater del D.L. 113/2024, che disciplina tale istituto, nella versione vigente prevede che la misura sia riservata ai contribuenti “che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale”.
Gli acconti in scadenza per il 2 dicembre 2024
La riapertura dei termini per aderire al CPB deve essere analizzata, inoltre, anche con la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto, che dovrebbe restare fermo al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato); considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono quindi verificarsi i seguenti scenari:
- il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre; in tal caso, gli acconti potranno essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini;
- il contribuente aderisce al CPB nel periodo 3-12 dicembre; in tal caso, gli acconti dovranno essere comunque versati entro il 2 dicembre, con ricorso al ravvedimento operoso per sanare eventuali versamenti inferiori a quanto effettivamente dovuto.
In merito, si ricorda che i contribuenti che applicano il concordato preventivo biennale e scelgono di determinare l’acconto 2024 con il metodo storico devono versare, oltre agli importi dovuti a tale titolo, anche una maggiorazione (con aliquote variabili per imposte dirette, IRAP e contribuenti in regime forfetario) sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.
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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Milano, 13 novembre 2024
D&B TAX Accounting S.r.l. STP
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