Concordato Preventivo Biennale 2025-2026

ABSTRACT

I contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 devono effettuare alcune valutazioni preliminari, per verificare l’effettiva possibilità di applicare tale istituto; l’accesso è infatti subordinato al rispetto di diversi requisiti, da certificare all’interno del modello CPB 2025-2026. La scadenza per l’adesione è fissata al 30 settembre 2025.

Oggetto:         Concordato preventivo biennale – Biennio 2025-2026


ABSTRACT

I contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 devono effettuare alcune valutazioni preliminari, per verificare l’effettiva possibilità di applicare tale istituto; l’accesso è infatti subordinato al rispetto di diversi requisiti, da certificare all’interno del modello CPB 2025-2026. La scadenza per l’adesione è fissata al 30 settembre 2025.


Preliminarmente, si ricorda che l’istituto del concordato preventivo biennale (CPB) prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (art. 7 del D.Lgs. n. 13/2024). L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Con riferimento al biennio 2025-2026, l’opzione è preclusa per i soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e non sono nel frattempo incorsi in ipotesi di cessazione o decadenza. Per tali contribuenti l’appuntamento con il modello CPB è rinviato al prossimo anno, in cui saranno chiamati a valutare l’opportunità di rinnovare il CPB per il biennio 2026-2027.

Diversamente, i soggetti che non hanno aderito al CPB lo scorso anno, o che ne sono successivamente decaduti o cessati, possono optare per il CPB 2025-2026, al ricorrere delle condizioni richieste.

In primo luogo, l’accesso al concordato preventivo biennale è precluso se:

  • per l’attività svolta non è stato approvato un ISA;
  • per l’attività svolta è stato approvato un ISA, ma ricorre una causa di esclusione.

In altri termini, per poter aderire al concordato preventivo 2025-2026, occorre essere tenuti ad allegare al modello Redditi 2025 la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA in assenza di cause di esclusione per il periodo d’imposta 2024.

Ciò premesso, si ricorda che possono accedere al CPB i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato (30 settembre 2025), hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Inoltre, non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 del Codice civile, nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del Concordato, al regime forfetario;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di Concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni ex art. 5 del Tuir (società di persone ed equiparate);
  • partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al Concordato sia da parte dell’associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta.

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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 22 settembre 2025

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

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Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

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