Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali

ABSTRACT

Entro il 31 marzo 2025 le imprese interessate dalla disposizione dovranno dotarsi delle polizze contro i danni causati dalle calamità naturali, conformi, nel contenuto, a quanto disposto dal decreto n. 18/2025.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto n. 18/2025 di attuazione dell’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha definito, tra l’altro, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.

Entro il termine del 31 marzo 2025 le imprese interessate dalla disposizione dovranno dotarsi delle polizze contro i danni causati dalle calamità naturali, conformi, nel contenuto, a quanto disposto dal decreto.

Peraltro, alcuni elementi dubbi della disciplina primaria non sembrano aver trovato un espresso chiarimento nel decreto.

Ambito soggettivo

Per la definizione dei soggetti assicurati l’art. 1 comma 1 lett. a) DM 18/2025 fornisce la definizione di “assicurato” come “l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

Trattasi di società di capitali, imprese individuali, le società di persone, mentre sono escluse dall’obbligo:

  • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del Codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni a titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato), anche se questo tema ha generato dubbi (cfr. infra).

Ambito oggettivo

Trattasi delle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:

  1. terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  2. fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  3. impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  4. attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (l’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva).

Eventi calamitosi e catastrofali

Le imprese devono dunque stipulare una polizza assicurativa entro il 31 marzo 2025 che copra i danni ai beni immobili diretti causati da:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

In conseguenza di questo nuovo obbligo normativo, le imprese possono ricevere un risarcimento in caso di danni provocati da eventi imprevedibili e disastrosi.

Oltre agli eventi sopra elencati per cui sussiste specifico obbligo, la polizza può coprire anche altri eventi catastrofali come trombe d’aria, grandine e incendi boschivi, che possono compromettere la continuità operativa delle aziende.

Dubbi da chiarire

Uno dei dubbi principali è chiarire su chi gravi l’obbligo assicurativo quando, tra i beni dell’impresa, vi sia un immobile che questa conduce in locazione o in caso di affitto e usufrutto di azienda.

Il succitato l’art. 1 definisce le immobilizzazioni come quelle di cui alla suddetta norma del Codice civile, “a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa”.

Dalla predetta locuzione, si intenderebbe che i beni oggetto di copertura sono quelli indicati dalla norma del codice civile che l’imprenditore utilizza nella propria attività non soltanto in quanto ne ha la proprietà, ma anche ad altro titolo (esempio: immobile condotto in locazione).

In base a questa interpretazione, che pare la più coerente con il dato testuale, il conduttore dell’immobile sarebbe tenuto a stipulare un’assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all’art. 1891 c.c. (che ricorre quando chi stipula un contratto di assicurazione lo fa in nome proprio, ma nell’interesse di un terzo).

Facciamo presente che, in base al comma 1 dell’art. 11 del Decreto in esame“l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto[1]. Qualora abbiate una polizza già in corso relativa ai rischi sui beni elencati, riteniamo dover far riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 di detto art. 11, secondo cui “per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse”.

Non sono invece da assicurare i beni che sono già coperti da polizza, eventualmente stipulata da un altro soggetto (si pensi al caso dell’affitto di azienda, in cui l’affittuaria non dovrebbe stipulare una polizza per quei beni su cui l’abbia già stipulata il proprietario dell’azienda).

Ambito sanzionatorio

L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, prescrive che, in caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese, “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Sulla base del tenore letterale della norma, i soggetti che non stipulano vedrebbero limitato e/o escluso l’accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.

Inoltre, è plausibile che banche e istituti di credito incentivino la sottoscrizione di queste polizze, al fine di proteggere i propri capitali concessi alle imprese.

Pertanto, il quadro sanzionatorio non appare chiaro ma si desume che le imprese che non si adegueranno entro il 31 marzo, stipulando una polizza assicurativa, saranno soggette a sanzioni indirette.

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Sulla base di quanto precede, Vi suggeriamo di analizzare la Vostra casistica, se la Società ha già in essere una polizza contro i rischi catastrofali e, nel caso, di procedere con l’adempimento.

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Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 12 marzo 2025

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

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Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

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Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Dott.ssa Francesca Vincenzi – Dottore Commercialista


[1] La data di pubblicazione del decreto è il 27 febbraio 2025.

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