Decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026

ABSTRACT

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2026 serie generale n. 72, il Decreto-legge n. 38, recante disposizioni urgenti su fisco ed economia.

L’intervento del legislatore riguarda più fronti: dal regime Iva delle operazioni permutative, al credito d’imposta per gli investimenti tecnologici, fino al ripristino del regime di partecipation exemption e alle esenzioni sugli interessi obbligazionari.

Di seguito si riporta una ricognizione delle principali aree di intervento contenute nel Decreto-legge n. 38 del 2026 (di seguito “decreto”), con focus sugli aspetti fiscali.

Art. 1 – Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative

Il decreto sposta la decorrenza del nuovo regime IVA per le permute: le regole introdotte dalla Legge n. 199/2025 all’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 si applicano alle operazioni eseguite in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Pertanto, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, si applicano le disposizioni che assumono a riferimento l’ammontare complessivo dei costi per la determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutate e delle dazioni in pagamento in luogo del criterio del valore normale.

Per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026 potrà continuare a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

Clausola di salvaguardia dei comportamenti già adottati dai contribuenti

Sono fatti salvi i comportamenti tenuti anteriormente al 1° gennaio 2026, nonché quelli adottati in conformità all’art. 1, comma 138, della Legge n. 199 del 2025 dal 1° gennaio 2026 e fino all’entrata in vigore del presente decreto.

In altri termini, poiché il nuovo criterio del costo è applicabile solo ai contratti stipulati dal 2026, il decreto fa salvi i comportamenti dei contribuenti che, pur avendo stipulato i contratti in data antecedente al 1° gennaio 2026, abbiano già applicato detto criterio per le operazioni effettuate nei primi mesi dell’anno, in ossequio alla precedente formulazione del comma 139.

Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

Art. 2 – Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati

La norma in commento vieta il cumulo dell’agevolazione prevista per i neo-residenti, di cui all’art. 24-bis del TUIR, con quella del nuovo regime degli impatriati introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, al pari di quanto disposto in relazione al previgente regime degli impatriati disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

La nuova disposizione si applica nei confronti dei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Art. 3 – Rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali

Per le compravendite di azienda o di ramo di azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e del mantenimento degli assetti occupazionali, la differenza negativa tra il corrispettivo pattuito e il valore dei beni aziendali concorre al reddito ed al valore della produzione in quote costanti nell’esercizio in cui è effettuata l’operazione e nei quattro successivi.

Il decreto introduce nell’art. 86 del TUIR una disposizione che modifica il trattamento tributario del “Negative Goodwill netto” (c.d. avviamento negativo) ai fini dell’imposizione sui redditi, per i soggetti IAS/IFRS adopter. Analogo trattamento è previsto per i medesimi soggetti ai fini dell’IRAP nell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997.

In presenza di operazioni di acquisto di azienda effettuate ad un corrispettivo inferiore al valore contabile dell’azienda acquisita, in applicazione del metodo dell’acquisto (IFRS 3), infatti, si può determinare la rilevazione nel conto economico di un componente positivo che rappresenta il citato avviamento negativo.

Per i soggetti OIC adopter che effettuano la medesima operazione, la differenza negativa è, invece, rappresentata mediante l’iscrizione di un fondo accantonamento da utilizzare in compensazione degli oneri rilevati negli esercizi successivi all’acquisizione dell’azienda. Qualora in tali esercizi il fondo in esame risulti esuberante, dovrà essere stornato dalla contabilità determinando l’iscrizione di un componente positivo (pari al valore residuo del fondo originario) che concorre alla formazione del reddito di periodo.

La disposizione, destinata esclusivamente ai soggetti IAS/IFRS adopter, ha efficacia in relazione alle acquisizioni di azienda o rami d’azienda (ai fini fiscali eventi realizzativi), che possiedono i requisiti per essere incluse nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 237, della Legge n. 234/2021 (si tratta, esclusivamente, delle acquisizioni che garantiscono “continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali”).

In particolare, la norma in commento stabilisce la rateizzazione del componente positivo transitato a conto economico, in applicazione della contabilizzazione dell’avviamento negativo operata secondo i principi contabili internazionali, in cinque periodi d’imposta, a partire da quello in cui è avvenuta la rilevazione nello stesso conto economico (anche sotto forma di rilascio del fondo esuberante).

Resta, invece, fermo per i soggetti IAS/IFRS adopter, il trattamento tributario riservato alla quota del “Negative Goodwill lordo” (differenza tra corrispettivo e valore contabile dei singoli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda o del ramo d’azienda) che in sede di purchase price allocation (PPA), secondo l’IFRS 3, è stato riallocato a rettifica delle passività e/o delle attività rilevate in bilancio.

Ai sensi del comma 3 della norma in commento, la novità legislativa opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, pertanto, per la maggior parte dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la modifica ha effetto già in sede di determinazione del reddito da effettuarsi con la prossima dichiarazione dei redditi da presentare entro la scadenza dei termini successivi a quello di entrata in vigore della disposizione in commento.

In altri termini, la decorrenza è stata individuata nel senso prospettato, al fine di consentire l’accesso al maggior numero possibile di soggetti tra quelli che, al momento di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi.

Per la generalità dei contribuenti, invece (ossia per quelli con esercizio coincidente con l’anno solare), dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998.

Art. 4 – Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti

In considerazione della possibilità di un apprezzamento del rischio – causato dalle recenti tensioni economiche globali – la norma in commento stabilisce che non sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996, fino al 31 dicembre 2028, i proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia.

Art. 5 – Differimento dell’applicazione del contributo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

Il decreto rinvia l’entrata in vigore del contributo sulle spedizioni di beni importati di modico valore, introdotto dalla Legge di bilancio 2026 nell’ambito della disciplina sul cosiddetto contributo sulle micro‑spedizioni provenienti da Paesi extra‑Ue.

Si tratta, in particolare, del prelievo di 2 euro dovuto per ciascun pacco con valore dichiarato inferiore a 150 euro.

La norma in commento stabilisce che il prelievo non si applicherà alle spedizioni effettuate prima del 1° luglio 2026, per consentire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di completare l’adeguamento dei propri sistemi informativi.

Art. 6 – Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni

La norma in commento interviene sull’art. 1, comma 142, della Legge n. 199/2025, in tema di ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo ed altri soggetti, prorogandone la decorrenza dal 1° marzo al 1° maggio 2026.

Art. 7 – Iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

La norma in commento rimuove il requisito della provenienza geografica dei beni richiesto dall’art. 1, comma 427, della Legge n. 199/2025, al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti in Paesi diversi da quelli appartenenti all’UE/SEE.

Art. 8 – Misure fiscali in favore delle imprese

La norma in commento, ai sensi dell’art. 1, comma 770, secondo periodo, della Legge n. 199/2025, prevede, per il 2026, il riconoscimento di un contributo, nel limite di spesa di 537 milioni di euro, in favore delle imprese che abbiano presentato le comunicazioni sulla procedura relativa agli investimenti riconducibili al percorso di innovazione e transizione tecnologica gestito dal GSE.

Il contributo è pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016, nonché alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, ed è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Art. 10 – Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione successivamente alla data dell’8 agosto 2024, l’art. 3, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 110/2024 prevede attualmente che gli enti creditori possano esercitare la facoltà di chiedere all’agente della riscossione la loro riconsegna anticipata nel periodo compreso tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico.

Ciò posto, tenuto conto della complessità tecnica degli applicativi informatici da realizzare per consentire in concreto l’esercizio della facoltà in parola da parte degli enti creditori e dei conseguenti tempi tecnici di emanazione del decreto ministeriale, cui il secondo periodo del citato articolo 3 demanda la determinazione di modalità e termini della richiesta, la norma in commento prevede che, limitatamente ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente all’8 agosto 2024, per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico, la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata sia esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale stesso.

Art. 11 – Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX

Le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 51 a 55, della Legge n. 199/2025 avevano modificato il trattamento fiscale delle plusvalenze e dei dividendi nella formazione del reddito dei titolari di reddito d’impresa (di cui agli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR), nonché le modalità di applicazione della ritenuta di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.

Con le disposizioni contenute nella norma in commento viene ripristinato il regime previgente alle modifiche operate con la Legge di bilancio per il 2026. Si evidenzia che le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, consentendo l’applicazione del previgente regime (ante legge di Bilancio per il 2026) dell’esclusione dei dividendi e dell’esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.

Art. 12 – Modifica dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche

La norma in commento interviene sull’art. 13, comma 2-bis, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, modificando, limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la misura dell’imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali, nonché sui libretti di risparmio, dall’importo attuale di euro 100 all’importo di euro 118.

L’imposta è dovuta per ciascun rapporto intrattenuto con l’intermediario e la nuova misura dell’imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione. Di conseguenza, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data, continua ad applicarsi l’importo di 100 euro annui. Al contrario, per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

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